Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Centrali di committenza e soggetti aggregatori

La società ALFA S.P.A. è partecipata “indirettamente” da circa 50 Comuni dell’area della provincia, e dalla stessa Amministrazione provinciale.
Questa detiene il 100% delle quote della società BETA S.P.A. che svolge servizi per i 50 Comuni citati.

La Società BETA S.p.A. è già stata configurata anche come Società in HOUSE ai fini del cd. controllo analogo, con le regole necessarie, organo e rappresentanza sulla stessa. (Domanda all’ANAC già presentata in attesa di risposta).

Si ricorda che lo Statuto della società è già stato adeguato alla riforma “Madia” Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che prevede che le società a partecipazione pubblica sono tenute a determinate finalità, tra le quali - Art. 4 comma 2 punto e) - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Oggi la Società BETA S.p.A. si è organizzata per venire incontro all'esigenza delle amministrazioni Comunali di disporre di una CUC, in quanto a livello provinciale non è stata costituita dalla Amministrazione provinciale.

BETA S.p.A. viene incaricata dalle Amministrazioni comunali mediante determina o delibera per lo svolgimento di gare, anche aggregate in alcuni casi, per acquisizione di servizi, lavori e forniture, e questa attività è già in corso da alcuni anni.

Una amministrazione comunale ha sollevato ora il dubbio sulla legittimità di questo operato, sulla base della partecipazione societaria indiretta.

Si chiede un parere al riguardo

Nell’ambito della disciplina prevista dall’art.9 del D.L. 66/2014, il legislatore ha previsto che le amministrazioni pubbliche “obbligate” a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 (ivi compresi espressamente gli enti locali) possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria.
Ciò premesso, atteso l’obbligo per gli enti locali di ricorrere ai contratti attivi del Soggetto Aggregatore di riferimento, si chiede se ai Comuni trovi applicazione anche l’analoga disposizione di cui all’art.1 co.3 del D.L.95/12 con particolare riferimento alla “condizione risolutiva dei contratti stipulati autonomamente nel caso di disponibilità della convenzione quadro” .

Buongiorno. Si è resa disponibile per una categoria merceologica ex DPCM 11/07/2018 convenzione stipulata dal soggetto aggregatore. Nel contratto stipulato dall’amministrazione a seguito di procedura autonoma non è prevista clausola risolutiva espressa. Come deve comportarsi l’amministrazione ? Grazie

Buongiorno.
Si è resa disponibile per una categoria merceologica ex DPCM 11/07/2018 convenzione stipulata dal soggetto aggregatore. Nel contratto stipulato dall'amministrazione a seguito di procedura autonoma non è prevista clausola risolutiva espressa. Come deve comportarsi l'amministrazione ?

Grazie

Con parere n.865/2021, con riferimento alla disciplina di cui all’art.9 co.3 bis DL n.66/14 e in particolare alla sopravvenuta attivazione di una convenzione da parte del soggetto aggregatore di riferimento, si è precisato che in caso di contratto stipulato in autonomia e in assenza di condizione risolutiva o di clausola risolutiva espressa- occorre preliminarmente compiere una valutazione da parte della SA anche in relazione ai parametri prezzo/qualità. Nell’ambito del parere n.789/2020, invece, si è ritenuto applicabile alla stessa fattispecie la disciplina di cui all’art.1 co.3 DL 95/12 ovvero la risoluzione automatica del contratto. Si chiedono chiarimenti in merito.

Nel 2015 la Provincia di Alessandria ha intrapreso l’attività di stazione appaltante per i Comuni non capoluogo del territorio. Fondamento normativo: l’art. 1, comma 88 della legge n. 56/2014, ai sensi del quale:
“La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.”
e l’allora vigente art. 33, comma 3 -bis del D.Lgs. n. 163/2006, attualmente trasfuso nell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede:
“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: (….)
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”
L’attività svolta dalla Provincia è riconducibile ad un’attività di centralizzazione delle committenze, come definita dall’art. 3, lettera l), punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016, ossia “l’aggiudicazione di appalti….per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti.”
In effetti, la convenzione prevede che l’intera attività preparatoria e prodromica all’espletamento della procedura d’appalto (programmazione, progettazione, predisposizione degli strumenti finanziari, ottenimento di autorizzazioni o nulla osta, etc,), sino all’adozione della determinazione a contrattare, venga svolta dal Comune; la Provincia, sulla base della determinazione a contrattare e del progetto approvato dal Comune, indice e gestisce la procedura d’appalto, ivi compresa la fase di eventuale verifica dell’anomalia delle offerte e le verifiche sull’aggiudicatario, sino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione efficace; successivamente, il Comune stipula il contratto con l’operatore aggiudicatario individuato dalla Provincia e cura in proprio la fase esecutiva del contratto.
Posto che sono pervenute alla Provincia richieste di convenzionamento anche da parte di enti pubblici del territorio che non sono Comuni (es. Consorzi intercomunali per la gestione di servizi socio assistenziali o del ciclo dei rifiuti, IPAB etc.), si chiede di conoscere se, ad avviso di codesto Ministero, sia consentito alle Province svolgere funzioni di centrale di committenza anche per enti pubblici del proprio territorio diversi dai Comuni, ed in caso affermativo su quale base normativa.

Buongiorno,
con la presente pongo il seguente quesito:
“l’iscrizione all’AUSA è condizione sufficiente per la qualifica della stazione appaltante ai fini della gestione delle procedure di gara di importo superiore a 150.000,00 Euro e fino alle soglie comunitarie per lavori finanziati con FONDI PNRR?”
Attendo riscontro.
Distinti saluti

Arch. Daniele Giovanni Ciacci
Responsabile Settore programmazione e gestione opere pubbliche
Piazza Italia n. 5
20009 Vittuone (MI)
Tel. 02.90320260 – cell 366 769 4104
Mail : lavori.pubblici@comune.vittuone.mi.it

Acquisti informatici
QUESITO del 25/11/2022

Con riferimento agli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e agli obiettivi di risparmio della spesa annuale media, secondo quanto disposto dalla legge 208/2015 art. 1 commi 512-516, si chiede se il tetto di spesa debba essere comunque rideterminato annualmente con riferimento al triennio 2013-2015;
La sopra citata legge, comma 515, infatti stabilisce, tra l’altro, un obiettivo di risparmio, per il triennio 2016-2018, fissato al 50% della spesa annuale media, relativa al triennio 2013-2015, per la gestione corrente di tutto il settore informatico, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA … (omissis.)

La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2728/2023, sembrerebbe introdurre una rilevante evoluzione interpretativa, del quadro giuridico normativo contrattuale. Nello specifico parrebbe evincersi che la Stazione Appaltante (SA) anche in presenza di una convenzione CONSIP attiva, al fine di perseguire il buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa possa indire una gara autonoma, finalizzata a conseguire prezzi più bassi o condizioni migliori rispetto ad essa. Qualora tale interpretazione fosse corretta si supererebbe la seguente criticità che, gli addetti di settore, si trovano a dover spesso gestire. Esempio pratico: entra in vigore la convenzione CONSIP pulizie caserme; viene convocata la ditta aggiudicataria per formulare il preventivo per la successiva adesione. La previsione di spesa formalizzata per il servizio minimo di base evidenzia intellegibilmente che, in caso di transito, si verrebbe a spendere una cifra più alta rispetto al contratto in vigore, sottoscritto autonomamente dalla SA a seguito di procedura negoziata tramite MEPA, con un’erogazione delle prestazioni addirittura inferiore. Ne consegue quindi che, terminato l’atto negoziale in essere ed operando in autonomia con procedura negoziata tramite MEPA, si riuscirebbe ragionevolmente ad ottenere un risultato economicamente e quantitativamente migliore, rispetto alla predetta convenzione CONSIP. Ciò nonostante, si costituiscono due fazioni opposte: i sostenitori dell’obbligatorietà a prescindere all’adesione delle convenzioni CONSIP ed invece chi, come la scrivente SA, sostiene che l’obbligo d’adesione possa decadere in presenza di una situazione come sinora descritta. Si chiede un autorevole parere in merito alla corretta interpretazione della sentenza citata in premessa al fine di comprendere se, in ragione del nuovo quadro interpretativo, la seconda fazione possa prevalere sulla prima.

Siamo una stazione appaltante qualificata che svolge attività di committenza ausiliaria per conto di enti terzi, e che cura quindi esclusiovamente la fase della procedura di affidamento appalto per conto di enti terzi. Ci chiediamo se in questi casi possa essere ammessa la nomina di due RUP: uno per la S.A. qualificata che svolge la procedura di gara ed uno per la stazione beneficiaria dell'intervento. Infatti l'art. 62 al comma 13 dice testualmente che le centrali e le S.A. qualificate che svolgono attività di committenza ausiliarie per conto di altri enti nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per attività di propria competenza. Pertanto appare chiaro che la S.A. qualificata debba nominare un proprio RUP (lo dice testualmente la norma, si veda anche art. 15 comma 9), ma ci pare altresì imprescindibile che la stessa stazione beneficiaria dell'intervento debba altresì procedere anch'essa alla nomina di un proprio RUP e non di un semplice soggetto collaboratore del RUP, dal momento che la stessa ha ancora in capo la programmazione e la stessa esecuzione del contratto (art. 62 comma 6 lett. f). Questo sembra andare tuttavia in contrasto anche con le slide del percorso formativo RUP da Voi curato e dedicato proprio al RUP dove alla domanda se la S.A. NON qualificata debba nominare un proprio RUP? viene risposto NO ma semmai un collaboratore: come si può conciliare questo con l'attività di programmazione e di esecuzione del contratto che ad oggi ancora rimane in capo alla S.A NON qualficata?!

Nell’ambito dell’attività di centrale di committenza svolta dallo scrivente a favore degli enti locali per la gestione di affidamenti PNRR si formula il seguente quesito alla luce della prescrizione di cui all'art. 225 co. 9 del D.Lgs. 36/2023 e delle indicazioni della Circolare MIMS del 13 luglio 2023: Trovando applicazione fino al 31/12/2023 la disciplina di cui all’art.37 co.4 del Codice 50/2016, all’interno del rapporto convenzionale è possibile prevedere che il Comune non capoluogo -per le procedure non rientranti nell’affidamento diretto- possa attualmente continuare a nominare il Responsabile del procedimento (o del progetto?), acquisire il CIG, adottare il provvedimento di indizione/aggiudicazione, stipulare il contratto, riservando alla scrivente centrale di committenza l’espletamento della procedura di gara in conformità al nuovo Codice n.36/2023?